Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il
Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre
modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge
concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal
terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del
Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta
giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge
di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente
dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le
materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e
119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo
comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il
Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la
Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,
commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e
133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due
Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto
finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i
termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due
Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di
legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai
sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo
programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela
delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente
della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo'
autorizzare ii Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato,
che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte
dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide
in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle
modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui
al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche
proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi
del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera
dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni
di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione
legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un
comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei
Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I
Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del
comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi
regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge
non puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si
dovrebbero applicare procedimenti diversi".