Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.
4. Apologia del fascismo. - Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalitą indicate nell'articolo 1 č punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princģpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalitą antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena č della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena č della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti č commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa č stata cosģ elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione č esclusa dalla depenalizzazione in virtł dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma cosģ sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Cosģ sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.
..... E pure "duce" ti sei chiamato: ma quanto male stai?